Tutela Sanitaria

REGIONE LAZIO Tutela Sanitaria Attività Sportive: 12 anni dopo … (ormai 18 anni dopo!) cosa è cambiato?

Sergio Lupo
Specialista in Medicina dello Sport

(LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997 e pubblicata
nel B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997)

Immagine tratta da: www.biosportmed.it/esami_specifici_per_sport.html

(Articolo pubblicato il 30 Settembre 2010) La legge italiana sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive è ormai “adulta” (la prima stesura risale al 1978) e la sua applicazione ha sicuramente migliorato la prevenzione delle patologie negli sportivi, anche se tutta la popolazione dei praticanti le attività ludico-ricreative (sicuramente predominante numericamente rispetto a quella dei praticanti sport agonistici e non agonistici) non ha più l’obbligo di sottoporsi ai controlli medici: spesso ci si riempie la bocca con la parola “prevenzione” e poi, nelle situazioni in cui i rischi sono maggiori (l’adulto, scarsamente allenato, magari in sovrappeso e con patologie, o il bambino nella delicata fase dell’accrescimento sono sicuramente gli “sportivi” più a rischio …), la prevenzione si dimentica o, come in questo caso, si cancella.

Immagine tratta da: www.asl2.potenza.it/default.cfm?obj=407

Fortunatamente gli sportivi amatoriali (gli sportivi della “domenica”, i frequentatori delle palestre, delle piscine, dei campi da tennis, dei campi di calcetto …) spesso si sottopongono ai controlli anche se non esiste per loro l’obbligatorietà della presentazione di una certificazione di idoneità.

Le varie leggi regionali hanno in seguito maggiormente “personalizzato” le modalità di applicazione, senza peraltro modificare sostanzialmente le norme originali.
Nel Lazio, vista la ancora incompleta applicazione delle norme relative alla legge regionale n. 20 del 4 giugno 1997 (Libretto Sanitario Sportivo ART. 9 * – non ancora stampato e quindi non consegnato agli atleti, non puntuale applicazione delle norme di Vigilanza e Controllo  ART. 20 ** – e delle Sanzioni  ART. 21 *** – previste dalla legge …) si è generata una situazione in cui il fine ultimo della legge, la tutela della salute dello sportivo, non può essere totalmente rispettato.

  • ART. 9 (Libretto sanitario sportivo) *

1. L’Assessorato competente in materia sanitaria predispone un modello di libretto sanitario sportivo personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l’atleta deve presentare all’atto della visita di cui all’articolo 6, comma 1, e sul quale il medico certificante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:
a) le generalità dell’atleta
b) lo sport praticato
c) la data della visita di idoneità
d) gli accertamenti eseguiti e richiesti
e) l’esito finale della visita
f) le visite di controllo
g) la data dell’effettuazione della vaccinazione antitetanica
h) la società sportiva di appartenenza
i) il timbro della struttura pubblica o il timbro con il numero dell’elenco regionale e la firma.

2. Il libretto sanitario sportivo è strettamente personale ed è consegnato dalla società o organizzazione sportiva all’atleta all’atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell’atleta ad altra società il libretto sanitario segue l’atleta.
3. Alla stampa ed alla distribuzione dei libretti sanitari sportivi provvedono le società sportive od il CONI in conformità al modello definito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, dalla Regione.
4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.
5. Il libretto è ritirato dallo specialista all’atto della visita e restituito all’atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.

  • ART. 20 (Vigilanza e controllo) **

1. Le Aziende USL effettuano ispezioni, almeno una volta ogni due anni.
2. In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o di altre norme vigenti in materia, su proposta dell’Azienda USL, la Regione diffida lo specialista in medicina dello sport, iscritto all’elenco di cui all’articolo 16, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale ordina la cancellazione dello specialista dall’elenco. Diffida altresì la struttura inadempiente, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale, revoca l’autorizzazione.
3. È istituito un comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport composto da:
a) due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport)
b) un rappresentante designato dall’Ordine dei Medici del capoluogo regionale
c) due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport liberi professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni delle Associazioni più rappresentative sul territorio regionale
d) un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI
e) un rappresentante designato su base regionale, dal CONI.
4. Il Comitato di cui al comma 3 ha il compito di fornire pareri in merito alle attività svolte presso le strutture di medicina dello sport anche ai fini della vigilanza e del controllo. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità per il funzionamento del Comitato.

  • ART. 21 (Sanzioni) ***

1. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 14 e all’articolo 15, comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l’irrogazione della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2. Le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative e le relative procedure sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.


La legge in questione, inoltre, a distanza di 12 anni dalla sua pubblicazione
(ormai nella realtà sono 18 gli anni trascorsi … e cosa è cambiato?) è diventata in alcuni suoi punti desueta e scarsamente al passo con i tempi.

Per modificare gli articoli della Legge sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive non più “attuali” e per il riesame della legge stessa, è stato istituito dalla Regione Lazio il “comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport”, ma anche in questo caso, purtroppo, i componenti non hanno portato a termine il loro lavoro, “impantanandosi” spesso in problematiche futili e capaci solo di ritardare i lavori.
La situazione comunque non è tale solo nel Lazio, ma problematiche simili e talvolta più gravi si evidenziano anche in altre regioni italiane: basti pensare ai medici che operano in strutture non autorizzate (spogliatoi dei campi di gara, salette nelle piscine, retrobottega di negozi di materiale sportivo …), ai medici non specialisti che effettuano “impunemente” certificazioni di idoneità agonistica e non agonistica, ai “CAMPER attrezzati” che partendo dalla Campania “battono il territorio” spingendosi fino alla Puglia.
A giugno 2009, a tal proposito, è stato pubblicato sul giornale “PANORAMA” un articolo sull’argomento che denuncia proprio queste problematiche presenti in tutta l’Italia, anche se con maggiore prevalenza nel Centro-Sud (leggi articolo in fondo alla pagina).

AIUTATECI A MIGLIORARE LA MEDICINA DELLO SPORT

Informate Sport & Medicina di abusi, comportamenti e situazioni apparentemente non conformi alle norme di legge e i responsabili (medici, società sportive ecc.) verranno controllati e, se necessario, sanzionati.
INVIATE UNA MAIL con la descrizione dell’accaduto a: medicinasport@sportmedicina.com

IL DECALOGO DELLA VISITA A NORMA DI LEGGE

Se uno dei seguenti punti non viene osservato, molto probabilmente le norme di legge non vengono rispettate:

  1. La visita può essere eseguita esclusivamente dallo specialista in medicina dello sport autorizzato.
  2. La visita può essere effettuata solo negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza ed è vietato effettuarla in strutture sportive (piscine, palestre, campi di calcio ecc.) se non espressamente autorizzate. È altresì vietato effettuare le visite in strutture mobili (camper, roulotte).
  3. La società deve fornire all’atleta la richiesta di visita su modulo specifico, da consegnare al medico.
  4. Lo specialista visitatore deve essere lo stesso che firma il certificato.
  5. Il certificato di idoneità deve riportare: in intestazione l’indirizzo dello studio/ambulatorio dove viene effettuata la visita e in calce la firma e il timbro del medico con il n. identificativo dello stesso.
  6. All’atto della visita di atleti minorenni è obbligatoria la presenza del genitore (vedi modulo richiesta visita medico sportiva (Allegato 1 – Circolare n° 31 REGIONE LAZIO del 27 luglio 1999).
  7. All’atto della visita devono essere effettuati tutti gli esami previsti dalla legge per i diversi sport.
  8. È vietato effettuare le visite fuori dalla propria regione di appartenenza.
  9. Le tariffe applicate devono rispettare la tariffa minima prevista dalle norme regionali.
  10. Deve essere rilasciato il documento fiscale (fattura).

NON VOGLIAMO PIÙ LEGGERE NOTIZIE COME QUESTA:

Ancora una volta la morte improvvisa colpisce lo Sport: il capitano della squadra di calcio spagnola dell’Espanyol, Daniel Jarque, di 26 anni, è deceduto a Coverciano, presso il Centro Tecnico Federale della F.I.G.C., mentre era in ritiro con la sua squadra. Questo ennesimo episodio ripropone drammaticamente l’assoluta necessità di controlli medici più approfonditi miranti a prevenire, nel limite del possibile, tali eventi.

Immagine tratta da: http://www.calciomercato.it/news/55358/TRAGEDIA-A-COVERCIANO-MORTO-IL-CAPITANO-DELLESPANYOL.html

Per migliorare la situazione (come è già stato del resto fatto in alcune regioni) ed impedire le azioni fuorilegge si dovrebbe avere un controllo diretto sul numero di visite effettuato in rapporto al numero dei tesserati (certificati numerati progressivamente e consegnati agli specialisti, elenco delle visite effettuate informatizzato …).
Per tornare alla Regione Lazio, sarebbe anche sufficiente il controllo “incrociato” tra numero dei tesserati delle Federazioni Sportive e numero di visite effettuate [ogni specialista dovrebbe inviare ogni 6 mesi l’elenco nominativo delle visite (dico “dovrebbe” perché questo invio semestrale, peraltro previsto nelle norme di legge, viene effettuato solo da alcuni specialisti …)], ma ciò non sembra possibile: avere l’elenco dei tesserati delle federazioni e l’elenco delle visite effettuate dagli specialisti sembra la cosa più difficile del mondo (e pensare che basterebbe un semplice computer per effettuare il controllo in pochi secondi).
Questo mancato controllo su medici e società sportive è una delle prime cause di mancato rispetto delle norme di legge.
Ancora più grave è, di conseguenza, l’impossibilità per lo specialista di verificare la “storia medico-sportiva” dell’atleta: mancando il Libretto Sanitario Sportivo in cui dovrebbe essere annotato, ogni anno, il giudizio dello specialista (IDONEO, NON IDONEO, SOSPESO), spesso l’atleta NON IDONEO o SOSPESO si rivolge a più medici per cercare di ottenere l’ambita certificazione di idoneità allo sport agonistico, non curandosi dei rischi che corre per la propria salute.
In attesa che le “anomalie” e le “carenze applicative” della legge vengano risolte (la problematica relativa al Libretto Sanitario dovrebbe essere vicina alla sua soluzione, come si può leggere nel documento della Regione Lazio riportato di seguito), ho richiesto personalmente (faccio parte del Comitato Tecnico-Consultivo della regione e del Consiglio Direttivo dell’Associazione Medico Sportiva di Roma) all’Assessore alla Sanità della Regione Lazio dei chiarimenti su alcuni punti della legge, importanti quantomeno per diminuire i rischi per la salute degli atleti e migliorare l’applicazione della legge stessa.

Di seguito sono riportate la lettera da me inviata con le richieste di chiarimento e la risposta della Regione Lazio:

RICHIESTA CHIARIMENTO NORME DI LEGGE RELATIVO A:

1- Sospensione Atleta
2- Giudizio di Non Idoneità
3- Esecuzione degli esami previsti dalla legge

Dottor Sergio Lupo
Specialista in Medicina dello Sport

A: Egregio Assessore Sanità
Regione Lazio – Sede

Oggetto: chiarimento norme Legge 4 GIUGNO 1997, pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997, relative a: 1- SOSPENSIONE ATLETA, 2- giudizio di NON IDONEITÀ, 3- esecuzione degli esami previsti dalla legge

In seguito alla visita per l’idoneità allo sport agonistico, lo specialista può richiedere ulteriori accertamenti e/o un controllo a distanza.
Esiste a tal proposito una modulistica regionale per la comunicazione della “SOSPENSIONE” dell’atleta, che deve essere inviata alla ASL, alla Federazione di appartenenza ed alla Società Sportiva di appartenenza.
Non essendo possibile da parte del medico visitatore annotare sul libretto sanitario dell’atleta (che nel Lazio non esiste) la SOSPENSIONE o la NON IDONEITÀ, e quindi non essendo possibile per altri specialisti in medicina dello sport essere informati della sospensione o della non idoneità se non dallo stesso atleta, è opportuno stabilire il corretto comportamento da seguire nei due casi e comunicarlo a medici dello sport e federazioni sportive, onde evitare rischi per la salute dell’atleta (qualora non comunicasse la sua situazione clinica …) e rischi per il professionista dal punto di vista legale (doppia certificazione, errori diagnostici in caso di patologie intermittenti ecc.).
Questi quindi i quesiti:
1- ATLETA SOSPESO: la sospensione ha un termine di validità (e se la risposta è affermativa: qual è il termine) oppure la sospensione deve essere “chiusa” (come sembra evincersi dalla presenza di una modulistica per apertura e chiusura del provvedimento) solo dal medico che l’ha attuata e con un giudizio finale (IDONEO/NON IDONEO) e resta quindi “valida” fino alla chiusura da parte dello specialista?
2- NON IDONEITÀ: dopo quanto tempo l’atleta può chiedere la revisione della NON IDONEITÀ? E può farlo presso qualunque specialista presente in elenco regionale o deve tornare da chi ha emesso il giudizio di non idoneità?
La mancanza di chiarezza può far sì che alcune federazioni accettino una nuova certificazione dopo sospensione o non idoneità e altre non l’accettino, rifiutando il tesseramento dell’atleta, ma soprattutto può rendere non operativo il fine ultimo della legge: la tutela della salute dell’atleta.
3- Esami previsti dalla legge: si verifica talvolta la sostituzione dell’Ecg Dopo Sforzo con calcolo dell’IRI (eseguito dopo Step Test, secondo le norme di legge) con il Test Ergometrico su cicloergometro (tra l’altro non sempre eseguito secondo i protocolli cardiologici: carico crescente, incremento del carico ogni 2 minuti, continuazione del test fino ad esaurimento muscolare …). Ciò porta quindi ad una “difformità” dalle norme di legge per i medici che effettuano questa “sostituzione”: nella cartella dell’atleta manca un esame e manca il calcolo dell’IRI, espressamente richiesto dalle norme specifiche.
Il quesito in merito è quindi il seguente: può lo specialista decidere di non eseguire l’ecg dopo step test con calcolo dell’IRI e in caso di risposta affermativa: il test ergometrico deve essere effettuato secondo i protocolli cardiologici o può essere eseguito con modalità decise dal medico stesso? In caso di controllo da parte della ASL, chi non ha in cartella il tracciato ecg dopo step test ed il calcolo dell’IRI può essere passibile di sanzione?

Fiducioso in un chiarimento, colgo l’occasione per porgere i mie più distinti saluti

Dottor Sergio Lupo

Roma 16 marzo 2009

LA RISPOSTA:

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La circolare dell’Assessore alla Sanità n. 31 del 27/7/1999
“Modulistica da utilizzare per gli accertamenti sanitari di idoneità sportiva”
(a cui si fa riferimento nel documento precedente)

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Allegato 4 – Modulistica di “Notifica di Sospensione”

MODULO NOTIFICA SOSPENSIONE IN FORMATO WORD PER LA STAMPA

Allegato 5 – Modulistica di “Notifica di Cessazione della Sospensione”

MODULO NOTIFICA CESSAZIONE SOSPENSIONE IN FORMATO WORD PER LA STAMPA

Dalla risposta ricevuta in merito ai quesiti posti, sembra evidenziarsi quanto segue:

1- Sospensione Atleta
La notifica di sospensione e l’eventuale notifica di cessazione della sospensione devono essere notificate dal medico visitatore utilizzando la modulistica prevista. In caso di mancata effettuazione/consegna degli ulteriori esami richiesti, l’atleta resta sospeso dall’attività sportiva.
2- Giudizio di Non Idoneità
La Commissione Medica Regionale è l’unico organo riconosciuto dalla normativa in materia per la revisione dei giudizi di non idoneità (art. 13 della L.R. 24/97) e “decide definitivamente”. Per l’atleta quindi, l’unica facoltà per ottenere una revisione del giudizio di non idoneità è quella di un nuovo ricorso alla competente Commissione Medica Regionale.
3- Esecuzione degli esami previsti dalla legge
Le direttive impartite alle ASL (DGRL n. 929 del 28/6/2001, punto 2.1.1. “Vigilanza sulla qualità delle prestazioni” erogate dagli specialisti autorizzati) definiscono senza equivoci che “… in fase di controllo si deve verificare che gli accertamenti eseguiti corrispondano a quelli stabiliti per la rispettiva disciplina sportiva dai Decreti Ministeriali 18/2/82 e 4/3/93 …” ed in particolare il D.M. 18/2/1982 definisce nelle note esplicative, al punto B) che “la valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell’esame E.C.G. mediante IRI, fermo restando che è facoltà del medico effettuare indagini di approfondimento sullo stato di salute dell’atleta …”


UNA BREVE NOTA “POLEMICA” …

Nella lettera di risposta della Regione Lazio si citano i seguenti obblighi previsti dalla legge:
a) obbligo, all’atto della visita, della dichiarazione da parte dell’atleta di non avere malattie in atto o pregresse oltre alla eventuale sussistenza di un precedente giudizio di non idoneità eventualmente certificato
b) obbligo per le ASL di istituire un archivio di Medicina dello sport, nel quale sono raccolte le certificazioni di non idoneità e le notifiche di sospensione, nonché le liste semestrali delle visite effettuate (art. 10 c.5 della L.R. n. 24/97) inviate dai medici specialisti in Medicina dello Sport.

Nella realtà si evidenzia invece quanto segue:

  • troppo spesso all’atleta non viene fatta firmare alcuna dichiarazione e troppo spesso le informazioni fornite dall’atleta stesso in merito alla sua storia clinica e sportiva non sono complete e/o veritiere (atleti “reticenti” per timore di non ottenere il certificato e/o specialisti “superficiali” che non eseguono una anamnesi corretta)
  • il numero di NON IDONEITÀ e di NOTIFICHE DI SOSPENSIONE nel Lazio è il più basso d’Italia e solo una ridotta percentuale degli specialisti invia le liste semestrali delle visite effettuate (anche in questo caso le colpe devono essere divise tra gli specialisti che non rispettano le norme di legge e le strutture che dovrebbero vigilare, sanzionando gli inadempienti).

Solo una rapida soluzione del problema relativo alla mancanza del Libretto Sanitario Sportivo, oltre ad una revisione di alcuni articoli della legge, potrà migliorare la funzionalità di una normativa, sulla carta all’avanguardia in Europa, ma ancora non totalmente efficace nel raggiungimento dello scopo che si prefigge: la tutela della salute degli sportivi.

Immagine tratta da: http://www.stabiarugby.it/stabiarugby/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=53

VISITE MEDICO-SPORTIVE ANCHE IN SAGRESTIA

di Marco Bonarrigo
(da un articolo di Panorama – 4 giugno 2009)

Succede pure questo nel gran business dei certificati per l’idoneità agonistica.
L’esame sarebbe molto utile anche come screening di massa, l’unico dopo l’abolizione della visita di leva. Invece nella pratica quotidiana si moltiplicano abusi e controlli non conformi alla legge, effettuati nei posti più impensabili.

Ci sono gli specialisti che non hanno ottenuto l’idoneità per il loro studio, giudicato dalla ASL troppo piccolo o con apparecchiature vetuste o inadeguate. Lungi dallo scoraggiarsi, per sfuggire ai controlli montano le delicate attrezzature d’esame e visitano dove capita: un camper, la sala di un ristorante o la sagrestia di una parrocchia: come quella, in provincia di Viterbo, dove un medico e un suo collaboratore ogni pomeriggio “certificano” 40 giovanissimi calciatori.
Ci sono gli specialisti che non hanno tempo per visitare e distribuiscono certificati in bianco ai medici di base o a infermieri compiacenti, dividendo con loro la parcella. La visita però non la esegue nessuno dei due.
E ci sono medici che la visita la fanno pur non essendosi mai specializzati: basta un timbro con un codice di fantasia.
C’è questo e molto altro dietro i due milioni di certificati medici d’idoneità agonistica rilasciati ogni anni in Italia: un flusso che oscilla tra oasi di virtuosismo e difesa della salute e incredibili casi di “malapratica” e carenza di deontologia.
Istituito nel 1982, standardizzato a livello europeo, quello sportivo è il certificato medico-legale più rilasciato in Italia. Il sanitario che visita, oltre alla laurea deve aver conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport e una specifica autorizzazione regionale.
Firma quindi per conto dello Stato, garantendo che dietro la sua sigla ci sono un’anamnesi accurata, la misurazione dei parametri antropometrici, elettrocardiogramma a riposo, da sforzo e nel recupero, misurazione della pressione arteriosa prima e dopo lo sforzo, spirografia, test visivo, esame delle urine. Insomma, un vero check-up, obbligatorio per chiunque svolga un’attività agonistica, anche se amatoriale (per la semplice pratica di uno sport è spesso richiesto solo un certificato di sana e robusta costituzione).
“Dopo l’eliminazione dei presidi sanitari scolastici e l’abolizione del servizio di leva, questa è l’unica forma di screening medico di massa, oltretutto a carico dello Stato per minorenni e disabili, e con visite calibrate per ogni sport” spiega Maurizio Casasco, presidente della Federazione Italiana Medici Sportivi (FMSI). I risultati dell’obbligo di legge sono inconfutabili: in Italia la morte improvvisa da sforzo è calata del 90% da quando le norme sono in vigore, inferiori di molte volte la media europea.
I dati di Casasco varrebbero da soli la difesa della legge e della sua applicazione. Stando a uno studio del Registro per la patologia cardiovascolare della Regione Veneto, le vite di giovani atleti salvate sono almeno quattro ogni 100.000 screening effettuati. Tuttavia, il grosso giro d’affari che sta dietro i certificati (una visita scrupolosa costa dai 45 ai 130 euro) incoraggia chi di scrupoli ne ha pochi. Si aggiungono gli scarsi controlli, la difficoltà a sanzionare chi si comporta male e l’inerzia delle regioni, che dovrebbero vigilare attraverso le ASL.
La FMSI assicura che i medici incompetenti e in malafede sono pochi, ma il giornalista che per Panorama si è fatto “visitare e certificare” da svariati specialisti ha visto una realtà diversa: molto gravi le omissioni riscontrate in strutture private, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.
Antonio Fiore, romano, è il medico della nazionale di Scherma e un qualificato operatore di base. “Nel Centro-Sud resistono i “cantinari”, gli “hobbisti”, quelli che hanno la medicina sportiva come terza specializzazione e considerano i 45 minuti necessari per la visita medico-sportiva una perdita di tempo. I più pericolosi sono quelli che concentrano decine di bambini delle squadre di calcio in locali non idonei e non autorizzati dalle ASL, e li visitano tutti in poche ore, per far risparmiare soldi alle squadre”. La legge prevede infatti che il medico specializzato debba essere autorizzato a certificare e debba vedersi autorizzare anche i locali e le attrezzature (ecg, spirometro).
Troppo spesso questi obblighi vengono ridicolizzati nei fatti. A Roma esistono medici che sfornano centinaia di certificati l’anno senza essere specializzati e che spesso nemmeno visitano. Ci si arriva per “passaparola” fra le società sportive, quasi sempre quelle amatoriali.
I certificati a prima vista sembrano autentici, a un controllo nemmeno troppo accurato mostrano codici di autorizzazione (FMSI o ASL) inventati. Un gran numero di certificati fasulli passa dalle mani del medico a quelle dell’atleta, al presidente della società (che ne è il legale depositario) senza lasciare traccia. Salvo nel caso in cui l’atleta muoia in allenamento o in gara.
Pochissime regioni si sono attrezzate per contrastare questi illeciti, in testa c’è la Lombardia. “Noi abbiamo preso due provvedimenti risolutivi” informa Laura Zerbi, della direzione sanità della Regione Lombardia. “Il primo è stampare i moduli di certificato centralmente e numerarli prima di consegnarli ai medici autorizzati. Il secondo è informatizzare tutto il sistema: dal momento in cui esce dalla tipografia a quando viene firmato, il certificato è sempre sotto controllo. E così abbiamo anche risolto il problema delle persone non idonee, la cui sospensione dall’agonismo fino al completamento dei controlli è comunicata in rete subito, impedendo che vaghino da un medico all’altro trovando alla fine quello che firma per sfinimento. Li mettiamo in condizione di non rischiare.”
Un meccanismo del genere è sconosciuto nel Lazio o in Campania, dove il certificato assume tutte le forme possibili, dal protocollo serio allo scarabocchio illeggibile, e dove l’informatizzazione centrale del sistema è solo un’idea.
A fianco degli specialisti fasulli ci sono medici veri ma frettolosi o incompetenti. Quello che trasforma la prova sotto sforzo in una sorta di test massimale (nel caso del cronista sovrastimando del 30 per cento le capacità aerobiche) per poi consegnarti improbabili tabelle di allenamento. Quello che colloca male gli elettrodi dell’ecg sotto sforzo, ottiene un tracciato da infartuato ma archivia la pratica. Quello che esegue l’anamnesi in 40 secondi, bloccando ogni sforzo di comunicare …
Ma cosa fa la Federazione Medico Sportiva? “Siamo attivi ma fatichiamo a ottenere ragione” afferma l’avvocato Giorgio Martellino, che cura i ricorsi dell’ente. “Basti pensare che lo scorso anno il tribunale di Roma ha archiviato il nostro esposto contro un medico non specialista che rilasciava certificati senza averne diritto e apponendo un codice regionale inesistente. La tesi del giudice è stata che un medico ha diritto a certificare a prescindere. Certo, la giurisprudenza in altri casi ci ha dato ragione, ma in questo contesto non ci sono certezze …”.
C’è poi il problema di cultura sanitaria dei pazienti. Viviamo in un paese dove una famiglia spende 200 euro per le scarpe da calcio del figlio ma storce il naso di fronte ai 60-70 di una visita da un buon medico, che potrebbe rivelare patologie serie”, si rammarica il dottor Antonio Fiore. E sono migliaia i cinquantenni o i sessantenni che corrono le maratone podistiche o ciclistiche ma farebbero carte false pur di evitare il confronto con uno specialista. In un contesto del genere i medici ” faciloni” hanno la strada spianata.

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