FARMACI E SCONTI IN FARMACIA

Dott. Alessandro Taroni
Con la Legge 149/2005, entrata in vigore a luglio del 2005, è stato reso possibile, per le farmacie, praticare uno sconto non superiore al 20% su qualsiasi farmaco da banco (OTC) e su qualsiasi farmaco senza obbligo di prescrizione medica (SOP).
Sebbene non esente da incongruenze e contraddizioni, la Legge in oggetto è tutto sommato piuttosto semplice in quanto a contenuti ed è quindi sorprendente come, nonostante questo, i politici e i media siano riusciti a fraintenderne il senso e a diffondere al cittadino informazioni imprecise e fuorvianti, quando non addirittura false e per nulla corrispondenti alla realtà dei fatti.
In questa sede cercheremo di far luce sulla maggior parte dei dubbi e delle perplessità che la 149/2005 ha recato con se e di illustrare, con molta trasparenza e obiettività, come stiano invece esattamente le cose. Per evitare di richiedere troppa fiducia dal lettore riporterò anche alcuni pezzi integrali della 149/2005, che chiunque potrà confrontare in qualsiasi momento con quanto riportato in Gazzetta Ufficiale in modo da sincerarsi della loro autenticità e della veridicità di quanto qui esposto.
Partiamo dal Comma 3 dell’Articolo 1 della 149/2005 (i Commi precedenti si riferiscono a disposizioni legislative della 149 che con gli sconti non hanno nulla a che vedere):
“Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio. …”
I medicinali cui si riferisce il Comma, sono i farmaci di fascia C e quelli di fascia C-bis (il Comma contiene già i riferimenti cui eventualmente attingere per controllare): i farmaci a totale carico del cittadino, insomma. Il prezzo di questi farmaci è stabilito esclusivamente delle case farmaceutiche che li producono (farmacisti e farmacie non hanno alcuna voce in capitolo nella determinazione dei prezzi dei farmaci) e la legge consente quindi loro di imporre, per i propri medicinali, il prezzo che ritengono arbitrariamente più opportuno.
Passiamo al Comma 4 dello stesso articolo:
“Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall’azienda titolare. Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.”
Si noti subito come queste disposizioni riguardino, in identica misura, sia le farmacie pubbliche (le Comunali, per intenderci) sia le farmacie private, come esse riguardino esclusivamente i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) e i farmaci di automedicazione (OTC), come l’entità dello sconto non possa mai essere superiore al 20% e come lo sconto, indipendentemente dalla percentuale, vada applicato a tutti i clienti della farmacia.
La Legge prevedeva anche, nella forma che ho riportato, che ogni farmaco SOP o OTC potesse essere scontato di una percentuale differente, a discrezione della farmacia: come vedremo fra poco, questa libertà di scelta è stata poi ridimensionata notevolmente a dicembre del 2005 in seguito agli accordi presi dal Ministero della Salute con Federfarma.
Rimangono da chiarire due aspetti di questo Comma.
Primo: cosa sono i medicinali SOP e i medicinali OTC? I medicinali SOP sono i medicinali di fascia C (quindi non mutuabili e a completo carico del cittadino) per i quali non è necessaria la ricetta medica; i medicinali OTC sono i medicinali di fascia C-bis (non mutuabili, a completo carico del cittadino e che possono essere oggetto di pubblicità). A scanso di equivoci, neppure per gli OTC è necessaria la ricetta medica.
Secondo: su quale prezzo può essere applicato lo sconto? Lo sconto può essere applicato “sul prezzo massimo stabilito dall’azienda titolare” (titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio del medicinale, si intende), cui si riferiva il Comma 3.
A questo punto è già possibile tirare una prima, semplice conclusione: lo sconto previsto dalla 149/2005 è, per le farmacie private e per le farmacie comunali, completamente facoltativo. La legge autorizza le farmacie a praticarlo (prima della 149 era illegale proporre OTC e SOP a un prezzo scontato) ma non lo impone come un obbligo. In definitiva, nessuna farmacia “deve” praticare gli sconti ma tutte le farmacie”possono”, a propria discrezione, praticarli.
Concludo il commento delle parti della 149 che si riferiscono all’introduzione degli sconti riportando parte del Comma 5 dell’Articolo 1:
“[…] sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura: «Prezzo massimo di vendita euro….».
Il prezzo che compare sulle confezioni dei medicinali SOP e OTC, quindi, è quello stabilito dalle case farmaceutiche in virtù di quanto sancito dal Comma 3: esso rappresenta proprio il prezzo massimo di vendita e deve essere ben evidenziato con la dicitura “Prezzo massimo di vendita”. E’ su questo che vengono poi calcolati gli eventuali sconti, secondo percentuali non superiori al 20%.
Come già accennato, l’entità dello sconto può essere variabile ma non può in alcun caso superare il 20% del prezzo stabilito dalle case farmaceutiche. Al momento del varo della Legge 149 (luglio 2005) non esistevano altre restrizioni: ad esempio, era possibile praticare il 5% su un farmaco, il 12% su un altro e il 17% su un altro ancora.
A dicembre del 2005 è stata invece apportata una modifica in seguito a un accordo raggiunto fra il Ministero della Salute e Federfarma: lo sconto è rimasto facoltativo e variabile entro il 20% ma deve essere applicato identico a tutti i farmaci SOP e OTC. In alternativa è possibile praticare una percentuale di sconto sui SOP (sempre non superiore al 20%) e una percentuale di sconto diversa sugli OTC (sempre senza superare il 20%). In aggiunga a questo, l’accordo prevede anche che le farmacie espongano un”cartello informativo” che riporti la (o le) percentuale di sconto praticato, in modo da informare il cittadino.
La verità sugli sconti è tutta qui, così come anche quella sui prezzi dei farmaci, spesso ingiustificatamente eccessivi.
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