Categories: Tutela Sanitaria

IDONEITÀ SPORT PER ATTIVITÀ AGONISTICA E NON AGONISTICA

IDONEITÀ SPORT – Documenti Utili

  • Età minime di accesso alla pratica sportiva agonistica (revisione 03-07-2018) – Scarica PDF
  • Federazione Pugilistica Italiana – Comunicato FPI n. 20 del 26 Marzo 2018 – Oggetto: modifica ai moduli “Visita di controllo dopo fermo medico dei pugili AOB e PRO” – Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale, su indicazione della Commissione Medica Federale, ha approvato alcune modifiche e integrazioni apportate ai moduli “Visita di controllo dopo fermo medico dei pugili AOB e PRO”. Tenuto conto che per essere reintegrati all’attività i pugili dovranno produrre esclusivamente il modulo “Visita di controllo dopo fermo medico” firmato da uno Specialista in Medicina dello Sport (preferibilmente lo stesso che ha rilasciato il certificato) e che al Settore Sanitario non dovranno più giungere copie di referti di esami strumentali, si è ritenuto necessario aggiornare l’attuale modulo di visita di controllo dopo fermo medico. La nuova modulistica entrerà immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito web nell’area riservata al Settore Sanitario. (Il segretario Generale Dott. Alberto Tappa) Scarica File Pdf
  • Circolare CONI del 10 Giugno 2016 – Oggetto: Certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica Scarica File Pdf
  • Federazione Pugilistica Italiana – Circolare del 18 Febbraio 2016 (Prot. n. 332/do) – Accertamenti e certificazioni per idoneità atleti amatori: “… si evidenzia come la propria Commissione Medica Federale abbia stabilito che le visite di idoneità agonistica che devono essere fatte per il tesseramento alle attività amatoriali con contatto controllato (Light Boxe, Soft Boxe, Boxe Competition), possano essere effettuate senza accertamenti integrativi …” Scarica File Pdf – Accertamenti e certificazioni idoneità atleti amatori pugilato
  • Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica – 8 Agosto 2014 – Scarica File Pdf
  • Nota del Ministero della Salute circa le criticità interpretative nell’applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva – 11 Settembre 2013 – Scarica File Pdf

In Italia i praticanti attività sportiva agonistica sono diversi milioni (nel Lazio, ad esempio, sono oltre 500.000, ma ben maggiore è il numero di praticanti amatoriali. L’impegno a cui l’organismo è sottoposto durante la pratica dello sport è tale che necessità di un perfetto stato di buona salute ed efficienza fisica. Per verificare la propria efficienza fisica ed evitare rischi di patologie più o meno gravi, è opportuno sottoporsi, prima di intraprendere l’attività fisica, ad un controllo medico con il quale si possono evidenziare alterazioni favorenti l’insorgenza di patologie invalidanti.

LA VISITA DI IDONEITÀ ALLO SPORT

Secondo la norma riportata nella Legge: “Tutela Sanitaria delle Attività Sportive” (Regione Lazio 24/97) (si riporta la normativa della Regione Lazio, essendo la più “completa” nella sua elaborazione ed attuazione. Qui sono riportati Leggi e Decreti sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive emessi in Italia).

“Tutti coloro che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni Sportive del CONI, Organi di Propaganda Sportiva, Circoli Sportivi ecc., devono essere sottoposti preventivamente a visita medica specialistica per il rilascio del Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva.”

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RIEPILOGO DELLE NORME RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ

(01/03/2013) – Scarica Pdf

 

1- Idoneità Sport Agonistico

Per lo Sport Agonistico tale visita deve essere antecedente al tesseramento, essendo “condicio sine qua non” per ottenere il tesseramento stesso.
La visita deve essere richiesta, su apposito modulo nominativo, dalla Società Sportiva di appartenenza o da qualunque struttura (ente di promozione, accademia di danza, piscina, palestra ecc.) richieda una certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
Anche il pediatra di libera scelta (PLS) ed il medico di medicina generale (MMG), prima di prescrivere la visita specialistica di Medicina dello Sport dovranno verificare che il richiedente sia in possesso della richiesta della Società Sportiva (vedi comunicazione inviata dalla ASL RM A di Roma).

Da tale modulo devono potersi rilevare gli estremi di riconoscimento della struttura richiedente (denominazione sociale, indirizzo, affiliazione della società alla federazione sportiva nazionale del CONI o ad enti di promozione sportiva del CONI stesso ecc. – vedi modulo richiesta).

Scarica Modulo Richiesta Visita:

Esso costituisce la condizione per l’ammissione all’accertamento sia negli ambulatori A.S.L. sia negli ambulatori e studi privati ove operano i medici specialisti in medicina dello sport iscritti all’elenco regionale (art. 16 L.R. n. 24/97). La presentazione di tale modulo è anche condizione per accedere alle “tariffe sociali” previste dalla legge.

  • In caso di certificato richiesto da Non Tesserati per Partecipazione a Titolo Individuale a Manifestazioni Sportive Agonistiche, deve essere presentata dall’interessato una richiesta di visita per il conseguimento dell’idoneità sportiva agonistica indicante chiaramente la finalità specifica della richiesta stessa. Scarica il modulo per i non tesserati – Word
    N.B. La procedura seguita per gli atleti Non Tesserati non è uguale in tutte le regioni; in Lombardia ad esempio esiste una modalità di certificazione specifica. Ecco i “file” della circolare esplicativa e del certificato che viene rilasciato nella Regione Lombardia: Circolare Lombardia | Fac Simile Certificato Lombardia
  • Nel caso specifico di richieste di valutazione medico sportiva per personale ai fini concorsuali del Ministero della Difesa, l’interessato deve produrre la fotocopia del relativo documento ministeriale o idonea “autocertificazione”. Modulo Idoneità Accademia

2- Strutture Autorizzate

La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport *, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell’Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privati (in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza (vedi Modalità Domanda Autorizzazione) ed elencati nello stesso Albo Regionale. L’Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all’interno di strutture non autorizzate l’applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura).

* Note esplicative:

1- Nelle strutture pubbliche tutte le prestazioni “base” previste dalle norme di legge devono essere affidate esclusivamente agli specialisti in Medicina dello Sport e agli altri medici autorizzati (liberi docenti in Medicina dello Sport o medici in possesso dell’attestato di cui all’art. 8 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099).


2- L’esecuzione degli accertamenti di base di cui alle tabelle A e B del D.M. 18.2.1982 (ECG a riposo, ECG a riposo e dopo sforzo con calcolo IRI, SPIROMETRIA) possono essere effettuate direttamente dallo specialista in Medicina dello Sport pubblico e privato ai fini della valutazione medico-sportiva.


3- Obblighi dello Specialista

Lo Specialista deve riportare in calce alla certificazione il proprio Codice Identificativo Regionale, in mancanza del quale la certificazione non è valida per il tesseramento.
Inoltre, in caso di richiesta di idoneità per la pratica di sport diversi, lo specialista in Medicina dello Sport deve rilasciare un singolo certificato di idoneità per ogni sport praticato dall’atleta (come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31/01/83 n. 7 D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica: “… Omissis … Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto … Omissis … Nel caso di un atleta che pratichi più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell’art. 3 per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato …“).
Gli accertamenti di base della visita sono: 1) elettrocardiogramma a riposo 2) elettrocardiogramma dopo esecuzione di STEP TEST della durata di 3 minuti su gradino di altezza variabile (cm 30, 40, 50 rispettivamente per bambini, donne, uomini) 3) spirografia 4) esame delle urine. A questi vanno aggiunti esami specifici per alcuni sport (ad esempio, per le attività subacquee: visita otorinolaringoiatrica).

Si deve diffidare poi dei test al cicloergometro o al treadmill non eseguiti correttamente: il test ergometrico prevede carichi di lavoro incrementali fino all’esaurimento muscolare. Test della durata di pochi minuti, tendenti solo a far salire la frequenza cardiaca, sono scarsamente utili dal punto di vista valutativo e danno modeste indicazioni cliniche.

INDICE DI RECUPERO (IRI)

Consiste nel salire e scendere uno scalino alto 30-40-50 cm, per 3 minuti alla frequenza di 30 cicli al minuto (90 salite).
Terminata la prova, dopo 1 minuto e per 30 secondi di seguito, si controlla la frequenza cardiaca (n° di pulsazioni in 30 secondi).
Il valore misurato permette il calcolo dell’IRI:
Da 25 a 32 = OTTIMO
Da 33 a 40 = BUONO
Da 41 a 54 = DISCRETO
Da 55 a 65 = SUFFICIENTE
Oltre 65 = INSUFFICIENTE

Lo Specialista deve compilare e conservare per 5 anni una cartella clinica con tutte le notizie riguardanti l’atleta e gli accertamenti eseguiti e sottoporlo ad accurata visita clinica; in caso di necessità dovrà prescrivere ulteriori accertamenti, in attesa dei quali l’atleta sarà “SOSPESO” dall’attività sportiva. La Società Sportiva di appartenenza dell’atleta deve conservare la certificazione per 5 anni ed esibirla in caso di richiesta delle Autorità competenti.

Dichiarazione Atleta Iperteso : Scarica il modello (Word)

Il medico specialista che esegue la visita deve inoltre inviare ogni 6 mesi l’elenco delle visite effettuate alla A.S.L. di appartenenza dello studio presso cui opera e solo le visite in elenco sono valide per il tesseramento sportivo.

4- Non Idoneità allo Sport

1. La non idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve risultare a seguito degli accertamenti sanitari svolti.
2. Qualora un atleta sia giudicato “NON IDONEO” all’attività sportiva, l’esito negativo, con l’indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato entro cinque giorni:
a) all’Atleta
b) all’Azienda USL di appartenenza dello studio di Medicina dello Sport
c) all’Assessorato Regionale competente in materia sanitaria
3. Alla Società Sportiva e alla Federazione di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.

L’atleta può presentare ricorso alla Commissione Medica Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del giudizio negativo (sul certificato di NON IDONEITÀ deve essere inserita la comunicazione relativa alla possibilità di effettuare il ricorso: “Entro 30 giorni dalla ricezione del presente certificato, a norma degli artt. 6 del D.M. 18.2.1982 …, l’atleta ha la facoltà di proporre ricorso alla Commissione Medica Regionale Ricorsi per Non Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica, presso Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute Regione …”.

Il criterio per determinare il tesseramento agonistico di un atleta è demandato ad ogni singola Federazione Sportiva Nazionale ed è quasi sempre un criterio anagrafico.

I nuovi criteri anagrafici (Ministero della Salute e C.O.N.I.) sono stati emanati in data 3 Luglio 2018 (revisione 2018.07.03)

Età minime di accesso alla pratica sportiva agonistica (revisione 03-07-2018) – Scarica PDF

STORICO DELLE VARIAZIONI DELLE ETÀ DI INIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

1) In data 28 Maggio 2008 è stata inviata dal CONI alle:

  • Federazioni Sportive Nazionali
  • Discipline Sportive Associate
  • Enti di Promozione Sportiva
  • Comitati Regionali CONI
  • Comitati Provinciali CONI

una circolare con oggetto: Età minima di accesso all’attività agonistica e nuove tipologie e periodicità delle visite di idoneità. In allegato alla stessa sono riportate le nuove età di inizio dell’attività sportiva agonistica ed altre norme.

2) In data 20 Dicembre 2012 (nota del Ministero della Salute prot. n. 8116) sono state modificate le età minime di accesso di alcune federazioni:

  • Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK): abbassamento età minima dagli attuali anni 10 a anni 8 – età anagrafica
  • Federazione Ciclistica Italiana (FCI): abbassamento età minima per la disciplina BMX e TRIAL dagli attuali anni 13 a anni 7 – anno solare
  • Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM): abbassamento età minima dagli attuali anni 13 a anni 11 – età anagrafica
  • Federazione Italiana Pallavolo (FIPav): abbassamento età minima dagli attuali anni 14 a anni 10 – età sportiva
  • Federazione Italiana TaeKwonDo (FITA): abbassamento età minima dagli attuali anni 12 a anni 10 – anno solare
  • Federazione Italiana Nuoto (FIN): abbassamento età minima per la disciplina “Tuffi” e “Nuoto Sincronizzato” dagli attuali anni 10 a anni 9 – età sportiva
  • Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF): abbassamento età minima dagli attuali anni 11 a anni 9 – anno solare
  • La F.A.S.I. Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, con delibera DF/500/12 dell’8/9/2012, ha stabilito quanto segue: “… Per AGONISTA si intendono tutti i soggetti tesserati per la Federazione, di età compresa dagli 8 anni in su (il CF ha abbassato l’età agonistica ad 8 anni), che partecipano a gare, siano esse di carattere sociale, intersociale, regionale, nazionale o internazionale. Per poter svolgere tale attività è necessario pertanto, al momento del tesseramento, presentare il certificato medico per l’attività agonistica di tipo “B” …”.
  • La FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio per la stagione agonistica 2010/2011 ha emanato il seguente comunicato relativo alla Categoria Giovanissimi: “TUTELA MEDICO-SPORTIVA – I tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di far accertare la propria idoneità all’attività sportiva. L’accertamento dell’idoneità generica è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti e i 12 anni non compiuti. Per i calciatori che durante la stagione sportiva compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c’è l’obbligo dell’accertamento dell’idoneità specifica all’attività sportiva agonistica. Le Società debbono rigorosamente attenersi alle disposizioni di legge ed alla vigente normativa federale (art. 43, punti 2 e 5, N.O.I.F.).

Età minime di accesso alla pratica sportiva agonistica (20/12/2012)

Riportiamo alcuni esempi di età di ingresso all’attività agonistica, secondo le norme emanate il 20/12/2012:

  • 7 anni: Ciclismo BMX e Trial
  • 8 anni: Moto Enduro-Cross Trial e Velocità – Pattinaggio Artistico – Bocce (prove non “veloci”) – Ginnastica – Nuoto – Tennis – Tennis Tavolo – Canoa Kayak – Arrampicata Sportiva (Free Climbing)
  • 9 anni: Baseball – Tiro con l’Arco – Canottaggio Sedile Fisso – Nuoto Tuffi e Nuoto Sincronizzato
  • 10 anni: Hockey Pista – Scherma – Canottaggio (timoniere) – TaeKwonDo – Pallavolo
  • 11 anni: Canottaggio (vogatore) – Sci (alpino) – Pallacanestro – Pentathlon Moderno
  • 12 anni: Atletica Leggera – Vela – Calcio – Judo e Arti Marziali – Rugby
  • 13 anni: Pugilato (nella Pre Agonistica, dai 6 ai 13 anni, è vietato il contatto fisico) – Tiro a Volo
  • 14 anni: Triathlon

(Ricordiamo che tali età sono suscettibili di modifiche da parte delle singole federazioni)

5- Idoneità Sport non Agonistico

Questa visita può essere effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport e anche dal proprio Medico di Base o dal proprio Pediatra di Base.
Se la visita è effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport deve seguire le stesse normative previste per l’agonistica; anche in questo caso la società sportiva o la scuola/istituto che richiede la visita devono rilasciare all’atleta modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

DECRETO BALDUZZI – 24 Aprile 2013

  1. Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita (Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 169 del 20 luglio 2013) – Scarica PDF
  2. Nota del Ministero della Salute circa le criticità interpretative nell’applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva: 11 Settembre 2013 – Scarica PDF

6- Tariffe Minime

Il cosiddetto “Decreto Bersani” del 2006 ha abolito le tariffe minime ordinistiche, quindi il medico non è più tenuto a rispettare alcun minimo. Per una “indicazione deontologica” sul costo delle varie prestazioni, l’Ordine dei Medici di Ferrara ha pubblicato un “Tariffario di riferimento“. In alternativa si può sempre fare riferimento al tariffario minimo in vigore prima della recente normativa o a quanto stabilito dalle norme regionali.
Ad esempio, nella Regione Lazio il costo minimo della visita specialistica di Medicina dello Sport stabilito dalle precedenti norme, è il seguente:

ATLETI UNDER 18:  € 26 (£ 50.000)
ADULTI:  € 37 (£ 70.000)

Il costo non comprende l’esame delle urine e gli eventuali accertamenti necessari per sport particolari o richiesti dallo Specialista per ulteriore approfondimento del quadro clinico dell’atleta.

AGGIORNAMENTI

  • Federazione Pugilistica Italiana – Circolare del 18 Febbraio 2016 (Prot. n. 332/do) – Accertamenti e certificazioni per idoneità atleti amatori: “… si evidenzia come la propria Commissione Medica Federale abbia stabilito che le visite di idoneità agonistica che devono essere fatte per il tesseramento alle attività amatoriali con contatto controllato (Light Boxe, Soft Boxe, Boxe Competition), possano essere effettuate senza accertamenti integrativi …”.
    Scarica Pdf: Accertamenti e certificazioni idoneità atleti amatori pugilato
  • F.A.S.I. Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
    “… Per AGONISTA si intendono tutti i soggetti tesserati per la Federazione, di età compresa dagli 8 anni in su (con delibera DF/500/12 dell’8/9/2012 il CF ha abbassato l’età agonistica ad 8 anni), che partecipano a gare, siano esse di carattere sociale, intersociale, regionale, nazionale o internazionale. Per poter svolgere tale attività è necessario pertanto, al momento del tesseramento, presentare il certificato medico per l’attività agonistica di tipo “B”. …”.
  • DECRETO BALDUZZI – 24 Aprile 2013
    1) Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita
    Scarica Pdf
  • 2) Nota del Ministero della Salute circa le criticità interpretative nell’applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva
    11 Settembre 2013 – Scarica PDF
  • 01/02/2013: Modifica dell’età minima di accesso all’attività agonistica ex DM 18 febbraio 1982
    Nota del Ministero della Salute prot. n. 8116 del 20/12/2012 che sostituisce l’allegato della nota prot. n. 6750 del 15/11/2012.
    Modificata l’età minima di accesso all’attività agonistica delle seguenti Federazioni:
    – Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK): abbassamento età minima dagli attuali anni 10 a anni 8 – età anagrafica
    – Federazione Ciclistica Italiana (FCI): abbassamento età minima per la disciplina BMX e TRIAL dagli attuali anni 13 a anni 7 – anno solare
    – Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM): abbassamento età minima dagli attuali anni 13 a anni 11 – età anagrafica
    – Federazione Italiana Pallavolo (FIPav): abbassamento età minima dagli attuali anni 14 a anni 10 – età sportiva
    – Federazione Italiana TaeKwonDo (FITA): abbassamento età minima dagli attuali anni 12 a anni 10 – anno solare
    – Federazione Italiana Nuoto (FIN): abbassamento età minima per la disciplina “Tuffi” e “Nuoto Sincronizzato” dagli attuali anni 10 a anni 9 – età sportiva
    – Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF): abbassamento età minima dagli attuali anni 11 a anni 9 – anno solare
  • 24/01/2013: Obbligo di verifica per i Pediatri ed i Medici di base, della Lettera di Richiesta della Società Sportiva per Visita Idoneità alla pratica sportiva

Spero, con queste note, di aver fornito finalmente un quadro chiaro delle norme che regolano l’effettuazione delle visite di idoneità allo sport. Colgo l’occasione per ricordare agli atleti di diffidare di chi non rispetta tali norme, soprattutto perché in tale modo non si tutela la propria salute, ma anche perché visite effettuate negli spogliatoi delle strutture sportive, in “batteria” e/o a costi diversi da quelli previsti dalla legge, spesso non vengono poi comunicate alla A.S.L. e sono quindi “inutili” oltre che per la tutela della propria salute, anche ai fini della validità del tesseramento ed a quelli assicurativi.

AIUTATECI A MIGLIORARE LA MEDICINA DELLO SPORT

Informate Sport & Medicina di abusi, comportamenti e situazioni apparentemente non conformi alle norme di legge e i responsabili (medici, società sportive ecc.) verranno controllati e, se necessario, sanzionati. INVIATE UNA MAIL con la descrizione dell’accaduto a: medicinasport@sportmedicina.com

IL DECALOGO DELLA VISITA A NORMA DI LEGGE

Se uno dei seguenti punti non viene osservato, molto probabilmente le norme di legge non vengono rispettate:

  1. La visita può essere eseguita esclusivamente dallo specialista in medicina dello sport autorizzato.
  2. La visita può essere effettuata solo negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza ed è vietato effettuarla in strutture sportive (piscine, palestre, campi di calcio ecc.) se non espressamente autorizzate. È altresì vietato effettuare le visite in strutture mobili (camper, roulotte).
  3. La società deve fornire all’atleta la richiesta di visita su modulo specifico, da consegnare al medico.
  4. Lo specialista visitatore deve essere lo stesso che firma il certificato.
  5. Il certificato di idoneità deve riportare: in intestazione l’indirizzo dello studio/ambulatorio dove viene effettuata la visita e in calce la firma e il timbro del medico con il n. identificativo dello stesso.
  6. All’atto della visita di atleti minorenni è obbligatoria la presenza del genitore (vedi modulo richiesta visita medico sportiva (Allegato 1 – Circolare n° 31 REGIONE LAZIO del 27 luglio 1999).
  7. All’atto della visita devono essere effettuati tutti gli esami previsti dalla legge per i diversi sport.
  8. È vietato effettuare le visite fuori dalla propria regione di appartenenza.
  9. Le tariffe applicate devono rispettare la tariffa minima prevista dalle norme regionali.
  10. Deve essere rilasciato il documento fiscale (fattura).
Benessere Sport

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