In Italia i praticanti attività sportiva agonistica sono diversi milioni (nel Lazio, ad esempio, sono oltre 500.000, ma ben maggiore è il numero di praticanti amatoriali. L’impegno a cui l’organismo è sottoposto durante la pratica dello sport è tale che necessità di un perfetto stato di buona salute ed efficienza fisica. Per verificare la propria efficienza fisica ed evitare rischi di patologie più o meno gravi, è opportuno sottoporsi, prima di intraprendere l’attività fisica, ad un controllo medico con il quale si possono evidenziare alterazioni favorenti l’insorgenza di patologie invalidanti.
Secondo la norma riportata nella Legge: “Tutela Sanitaria delle Attività Sportive” (Regione Lazio 24/97) (si riporta la normativa della Regione Lazio, essendo la più “completa” nella sua elaborazione ed attuazione. Qui sono riportati Leggi e Decreti sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive emessi in Italia).
“Tutti coloro che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni Sportive del CONI, Organi di Propaganda Sportiva, Circoli Sportivi ecc., devono essere sottoposti preventivamente a visita medica specialistica per il rilascio del Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva.”
Per lo Sport Agonistico tale visita deve essere antecedente al tesseramento, essendo “condicio sine qua non” per ottenere il tesseramento stesso.
La visita deve essere richiesta, su apposito modulo nominativo, dalla Società Sportiva di appartenenza o da qualunque struttura (ente di promozione, accademia di danza, piscina, palestra ecc.) richieda una certificazione di idoneità alla pratica sportiva.
Anche il pediatra di libera scelta (PLS) ed il medico di medicina generale (MMG), prima di prescrivere la visita specialistica di Medicina dello Sport dovranno verificare che il richiedente sia in possesso della richiesta della Società Sportiva (vedi comunicazione inviata dalla ASL RM A di Roma).
Da tale modulo devono potersi rilevare gli estremi di riconoscimento della struttura richiedente (denominazione sociale, indirizzo, affiliazione della società alla federazione sportiva nazionale del CONI o ad enti di promozione sportiva del CONI stesso ecc. – vedi modulo richiesta).
Scarica Modulo Richiesta Visita:
Esso costituisce la condizione per l’ammissione all’accertamento sia negli ambulatori A.S.L. sia negli ambulatori e studi privati ove operano i medici specialisti in medicina dello sport iscritti all’elenco regionale (art. 16 L.R. n. 24/97). La presentazione di tale modulo è anche condizione per accedere alle “tariffe sociali” previste dalla legge.
La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport *, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell’Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privati (in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza (vedi Modalità Domanda Autorizzazione) ed elencati nello stesso Albo Regionale. L’Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all’interno di strutture non autorizzate l’applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura).
* Note esplicative:
1- Nelle strutture pubbliche tutte le prestazioni “base” previste dalle norme di legge devono essere affidate esclusivamente agli specialisti in Medicina dello Sport e agli altri medici autorizzati (liberi docenti in Medicina dello Sport o medici in possesso dell’attestato di cui all’art. 8 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099).
2- L’esecuzione degli accertamenti di base di cui alle tabelle A e B del D.M. 18.2.1982 (ECG a riposo, ECG a riposo e dopo sforzo con calcolo IRI, SPIROMETRIA) possono essere effettuate direttamente dallo specialista in Medicina dello Sport pubblico e privato ai fini della valutazione medico-sportiva.
Lo Specialista deve riportare in calce alla certificazione il proprio Codice Identificativo Regionale, in mancanza del quale la certificazione non è valida per il tesseramento.
Inoltre, in caso di richiesta di idoneità per la pratica di sport diversi, lo specialista in Medicina dello Sport deve rilasciare un singolo certificato di idoneità per ogni sport praticato dall’atleta (come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità del 31/01/83 n. 7 D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica: “… Omissis … Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l’interpretazione e l’applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto … Omissis … Nel caso di un atleta che pratichi più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell’art. 3 per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato …“).
Gli accertamenti di base della visita sono: 1) elettrocardiogramma a riposo 2) elettrocardiogramma dopo esecuzione di STEP TEST della durata di 3 minuti su gradino di altezza variabile (cm 30, 40, 50 rispettivamente per bambini, donne, uomini) 3) spirografia 4) esame delle urine. A questi vanno aggiunti esami specifici per alcuni sport (ad esempio, per le attività subacquee: visita otorinolaringoiatrica).
Si deve diffidare poi dei test al cicloergometro o al treadmill non eseguiti correttamente: il test ergometrico prevede carichi di lavoro incrementali fino all’esaurimento muscolare. Test della durata di pochi minuti, tendenti solo a far salire la frequenza cardiaca, sono scarsamente utili dal punto di vista valutativo e danno modeste indicazioni cliniche.
Consiste nel salire e scendere uno scalino alto 30-40-50 cm, per 3 minuti alla frequenza di 30 cicli al minuto (90 salite).
Terminata la prova, dopo 1 minuto e per 30 secondi di seguito, si controlla la frequenza cardiaca (n° di pulsazioni in 30 secondi).
Il valore misurato permette il calcolo dell’IRI:
Da 25 a 32 = OTTIMO
Da 33 a 40 = BUONO
Da 41 a 54 = DISCRETO
Da 55 a 65 = SUFFICIENTE
Oltre 65 = INSUFFICIENTE
Lo Specialista deve compilare e conservare per 5 anni una cartella clinica con tutte le notizie riguardanti l’atleta e gli accertamenti eseguiti e sottoporlo ad accurata visita clinica; in caso di necessità dovrà prescrivere ulteriori accertamenti, in attesa dei quali l’atleta sarà “SOSPESO” dall’attività sportiva. La Società Sportiva di appartenenza dell’atleta deve conservare la certificazione per 5 anni ed esibirla in caso di richiesta delle Autorità competenti.
Dichiarazione Atleta Iperteso : Scarica il modello (Word)
Il medico specialista che esegue la visita deve inoltre inviare ogni 6 mesi l’elenco delle visite effettuate alla A.S.L. di appartenenza dello studio presso cui opera e solo le visite in elenco sono valide per il tesseramento sportivo.
1. La non idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve risultare a seguito degli accertamenti sanitari svolti.
2. Qualora un atleta sia giudicato “NON IDONEO” all’attività sportiva, l’esito negativo, con l’indicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato entro cinque giorni:
a) all’Atleta
b) all’Azienda USL di appartenenza dello studio di Medicina dello Sport
c) all’Assessorato Regionale competente in materia sanitaria
3. Alla Società Sportiva e alla Federazione di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
L’atleta può presentare ricorso alla Commissione Medica Regionale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del giudizio negativo (sul certificato di NON IDONEITÀ deve essere inserita la comunicazione relativa alla possibilità di effettuare il ricorso: “Entro 30 giorni dalla ricezione del presente certificato, a norma degli artt. 6 del D.M. 18.2.1982 …, l’atleta ha la facoltà di proporre ricorso alla Commissione Medica Regionale Ricorsi per Non Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica, presso Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute Regione …”.
Età minime di accesso alla pratica sportiva agonistica (revisione 03-07-2018) – Scarica PDF
1) In data 28 Maggio 2008 è stata inviata dal CONI alle:
una circolare con oggetto: Età minima di accesso all’attività agonistica e nuove tipologie e periodicità delle visite di idoneità. In allegato alla stessa sono riportate le nuove età di inizio dell’attività sportiva agonistica ed altre norme.
2) In data 20 Dicembre 2012 (nota del Ministero della Salute prot. n. 8116) sono state modificate le età minime di accesso di alcune federazioni:
(Ricordiamo che tali età sono suscettibili di modifiche da parte delle singole federazioni)
Questa visita può essere effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport e anche dal proprio Medico di Base o dal proprio Pediatra di Base.
Se la visita è effettuata dallo Specialista in Medicina dello Sport deve seguire le stesse normative previste per l’agonistica; anche in questo caso la società sportiva o la scuola/istituto che richiede la visita devono rilasciare all’atleta modulo di richiesta da consegnare allo specialista.
Il cosiddetto “Decreto Bersani” del 2006 ha abolito le tariffe minime ordinistiche, quindi il medico non è più tenuto a rispettare alcun minimo. Per una “indicazione deontologica” sul costo delle varie prestazioni, l’Ordine dei Medici di Ferrara ha pubblicato un “Tariffario di riferimento“. In alternativa si può sempre fare riferimento al tariffario minimo in vigore prima della recente normativa o a quanto stabilito dalle norme regionali.
Ad esempio, nella Regione Lazio il costo minimo della visita specialistica di Medicina dello Sport stabilito dalle precedenti norme, è il seguente:
ATLETI UNDER 18: € 26 (£ 50.000)
ADULTI: € 37 (£ 70.000)
Il costo non comprende l’esame delle urine e gli eventuali accertamenti necessari per sport particolari o richiesti dallo Specialista per ulteriore approfondimento del quadro clinico dell’atleta.
Spero, con queste note, di aver fornito finalmente un quadro chiaro delle norme che regolano l’effettuazione delle visite di idoneità allo sport. Colgo l’occasione per ricordare agli atleti di diffidare di chi non rispetta tali norme, soprattutto perché in tale modo non si tutela la propria salute, ma anche perché visite effettuate negli spogliatoi delle strutture sportive, in “batteria” e/o a costi diversi da quelli previsti dalla legge, spesso non vengono poi comunicate alla A.S.L. e sono quindi “inutili” oltre che per la tutela della propria salute, anche ai fini della validità del tesseramento ed a quelli assicurativi.
Informate Sport & Medicina di abusi, comportamenti e situazioni apparentemente non conformi alle norme di legge e i responsabili (medici, società sportive ecc.) verranno controllati e, se necessario, sanzionati. INVIATE UNA MAIL con la descrizione dell’accaduto a: medicinasport@sportmedicina.com
Se uno dei seguenti punti non viene osservato, molto probabilmente le norme di legge non vengono rispettate:
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