Una nota dell’assessorato chiarisce i dubbi: sono validi solo quelli emessi dai Centri di Medicina dello Sport della ASL e della FMSI convenzionati.
Le certificazioni rilasciate da medici specialisti in Medicina dello Sport che svolgono attività privata non sono valide, in Puglia, per il riconoscimento dell’idoneità degli atleti, sia minorenni sia maggiorenni, all’attività sportiva agonistica. Dunque, le certificazioni, per essere valide, devono provenire solo da medici specialisti in servizio nei Centri di Medicina dello Sport delle Aziende Sanitarie e in quelli della FMSI(Federazione Medico Sportiva Italiana) convenzionati.
In sintesi questa è la chiara risposta dell’assessorato regionale alla Salute contenuta in una nota che – richiamando la delibera regionale n. 2.234 dell’86 – fornisce chiarimenti sulla validità dei certificati di idoneità sportiva agonistica in Puglia. Chiarimenti chiesti di recente anche dal comitato regionale della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, a proposito della presunta validità, sul nostro territorio regionale, di certificati rilasciati privatamente, in altre regioni italiane, da specialisti di Medicina dello Sport.
L’elenco riepilogativo dei 39 centri – di cui da più parti si invoca l’aumento – abilitati in Puglia a questo scopo è scaricabile da www.conipuglia.it
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: TITOLO I – DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA DI GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Art. 29 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20):
1- A parziale modifica dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), concernente i LEA, le certificazioni di idoneità dei soggetti maggiorenni alla pratica sportiva agonistica – compresi gli accertamenti richiesti per il loro rilascio – sono parzialmente incluse nei LEA in quanto si applicano le seguenti tariffe forfettarie:
a) sport rientranti nella Tabella A del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo, certificato di idoneità): euro 36,00
b) sport rientranti nella Tabella B del d.m. sanità 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria, certificato di idoneità): euro 50,00
2- I costi degli esami specialistici integrativi previsti per alcuni tipi di sport dal d.m. 18 febbraio 1982 e degli eventuali ulteriori esami richiesti dal medico visitatore su motivato sospetto clinico sono a carico dell’interessato e le relative tariffe sono stabilite dal nomenclatore tariffario.
3- È confermata l’esenzione per i minori di anni diciotto di cui al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 20/2002.
Il provvedimento riguarda i minori di 18 anni.
Questo lo stralcio: Con l’art. 18 – comma 6, della legge 9 dicembre 2002, n. 20 “Assestamento e variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2002” il Consiglio Regionale ha disposto che le certificazione di idoneità alla pratica sportiva, agonistica e non, sono rilasciate con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per i minori di anni 18. La visita può essere effettuata presso qualunque Ente Pubblico Autorizzato.
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